STATUTO
 
Finalità Generali
ART. 1 - È costituita una associazione culturale denominata "MOVIMENTO LINGUA E NUOVA DIDATTICA - LEND". Essa è retta dalle vigenti norme di Legge in materia.
ART. 2 - L’associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di condurre un lavoro di ricerca, sperimentazione, formazione e aggiornamento degli insegnanti dell’area linguistica; di diffondere nuovi orientamenti didattici; di socializzare, confrontare e verificare esperienze e competenze relative a tale area nell’ambito di una azione mirante a rinnovare l’insegnamento nella scuola in funzione della formazione democratica e civile del cittadino in un’ottica multiculturale. Per la realizzazione di tali fini, gli organi nazionali dell’associazione LEND elaborano le linee culturali e di politica scolastica con la cooperazione dei gruppi locali e promuovono la collaborazione con altre associazioni nazionali ed internazionali con finalità analoghe.
ART. 3 - L’associazione ha sede legale in Roma. Estende le sue attività su tutto il territorio della Repubblica Italiana, in ambito europeo ed internazionale.
ART. 4 - La durata dell’associazione è illimitata. Il suo scioglimento può essere deciso solo da un Coordinamento Nazionale, convocato a norma di Statuto, con delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto.
Patrimonio Sociale
ART. 5 - Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
  • contributi dei gruppi locali fissati dal Coordinamento Nazionale;
  • quote di abbonamento degli organi di stampa dell’associazione;
  • i diritti derivanti da ogni altra pubblicazione dell’associazione;
  • di entrate straordinarie.
Gli Avanzi d’Esercizio non possono essere distribuiti tra gli Associati né nell’esercizio, né al momento della eventuale liquidazione dell’Associazione.
Le attività esistenti al momento della eventuale liquidazione non possono essere distribuite tra gli Associati, ma eventualmente donate ad altre Associazioni dello stesso tipo.
Composizione dell’Associazione
ART. 6 - L’associazione è composta da soci effettivi il cui numero è illimitato. Possono far parte di essa docenti di ogni ordine, grado, nazionalità e tutti coloro che condividono le sue finalità.
Essi dovranno chiedere l’iscrizione tramite il gruppo locale competente o direttamente alla Segreteria Nazionale. Anche i rinnovi delle iscrizioni devono avvenire di norma attraverso il gruppo locale.
Tutti gli Associati hanno diritto di voto e chiunque di essi può rappresentare il gruppo locale nel Coordinamento Nazionale.
ART. 7 - Sono organi dell’associazione: 1. Il Coordinamento Nazionale; 2. La Segreteria Nazionale; 3. La Presidenza.
Coordinamento Nazionale
ART. 8 - Il Coordinamento Nazionale è l’organo sovrano dell’associazione ed è composto da:
  1. un delegato per ciascun gruppo locale funzionante di almeno dieci iscritti; un massimo di due delegati per ciascun gruppo con più di cinquanta iscritti ed un massimo di tre delegati per ciascun gruppo con più di cento iscritti;
  2. un rappresentante della redazione della rivista;
  3. un rappresentante della redazione dei Quaderni;
  4. la Segreteria Nazionale.
Il Coordinamento Nazionale si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione della Segreteria Nazionale. Può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di un terzo dei gruppi locali o per iniziativa della Segreteria stessa. Le sue riunioni sono aperte a tutti gli iscritti, ma hanno diritto di voto solo i componenti del Coordinamento Nazionale.
Tutte le decisioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni con risultato di parità, prevale il voto del Presidente Nazionale. La Segreteria Nazionale può, ove possibile, allestire sistemi di votazione a distanza via fax, posta elettronica o altri assimilabili per permettere ai delegati fisicamente non presenti, di esprimere il proprio voto.
Il Coordinamento Nazionale
  • elabora la linea culturale e di politica scolastica e delibera sulle iniziative di aggiornamento e sulle attività culturali a carattere nazionale e internazionale, secondo le finalità di cui all’ART. 2;
  • approva il bilancio consuntivo annuale dell’associazione;
  • elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il Responsabile Amministrativo e gli altri membri della Segreteria Nazionale;
  • riconosce i gruppi locali, accogliendone l’adesione al LEND NAZIONALE e decide l’esclusione e l’interdizione dall’uso della sigla LEND per i gruppi locali che operino in modo difforme dalle finalità statutarie.
Segreteria Nazionale
ART. 9 - Il Presidente, il Vice-Presidente, il Responsabile Amministrativo e gli altri membri della Segreteria Nazionale (almeno cinque) sono eletti dal Coordinamento Nazionale e durano in carica tre anni, e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i membri della Segreteria Nazionale possono essere riconfermati. Negli intervalli tra i coordinamenti nazionali in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più membri della Segreteria, purché meno della metà, la Segreteria stessa ha la facoltà di procedere per cooptazione alla propria integrazione.
I lavori della Segreteria Nazionale possono essere aperti a rappresentanti dei Gruppi Locali e a persone che, all’interno del Movimento, svolgono specifiche funzioni e abbiano determinate competenze, con particolare riferimento alle diverse lingue e ai problemi inerenti ai diversi ordini di scuola.
La Segreteria Nazionale è l’organo esecutivo del Coordinamento Nazionale. Essa
  • convoca il Coordinamento Nazionale;
  • propone il riconoscimento dei gruppi locali e degli eventuali Coordinamenti Regionali;
  • mantiene i rapporti a livello nazionale con le istituzioni scolastiche, enti culturali italiani e stranieri, case editrici, mezzi di diffusione e comunicazione di massa, persone singole per il perseguimento degli scopi del Movimento, secondo le linee elaborate, le decisioni prese, o i mandati affidatile dal Coordinamento Nazionale;
  • promuove la diffusione delle informazioni tra i Gruppi Locali e ne coordina i rapporti.
ART. 10 - Il Presidente ha la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale della associazione. Per gli affari di ordinaria amministrazione e le relative spese, l’associazione è validamente impegnata dalla firma disgiunta e indipendente sia del Presidente, del Vice-Presidente che del Responsabile Amministrativo. Per gli affari di straordinaria amministrazione o per gli atti che investono gli scopi o le direttive fondamentali dell’associazione, le delibere dovranno essere adottate dal Coordinamento Nazionale, o dalla Segreteria Nazionale su mandato del Coordinamento Nazionale.
Coordinamenti Regionali
ART. 11 - Possono costituirsi Coordinamenti Regionali nelle regioni in cui vi siano almeno due gruppi locali; questi costituiranno un comitato di coordinamento regionale, formato da un delegato per ciascun gruppo locale. Il comitato di coordinamento regionale elegge, con carìca triennale, il segretario, che ha funzione di rappresentanza, secondo il mandato di statuto, presso le istituzioni regionali, sostiene i gruppi locali della regione in tutte le attività; promuove iniziative di formazione ed aggiornamento a carattere regionale.
Gruppi Locali
ART. 12 - Il Gruppo Locale è costituito da:
  1. le assemblee del Gruppo Locale;
  2. il coordinamento del Gruppo Locale;
  3. il Responsabile di Gruppo.
ART. 13 - Vengono riconosciuti come Gruppi Locali quelli che comprendono almeno dieci iscritti e che svolgono un’attività documentabile, in base alle finalità di LEND. Si può prevedere tuttavia che, in caso di realtà locali particolarmente isolate e/o piccole, il numero iniziale di iscritti possa essere inferiore a dieci e ottenere ugualmente il riconoscimento, sempre in base alla documentazione di attività svolte nella linea di LEND. I gruppi locali promuovono al loro interno una attività di studio, ricerca e sperimentazione didattica; stabiliscono contatti con altri enti ed associazioni, in particolare sui temi dell’aggiornamento e della riforma della scuola.
I gruppi locali eleggono i propri delegati al coordinamento nazionale.
Lo stato di Gruppo Locale viene acquisito o perso su delibera del Coordinamento Nazionale, con decisione presa a maggioranza.
L’assemblea del Gruppo Locale si riunisce con modalità e frequenze adeguate al programma di attività locale; essa viene convocata, in via ordinaria, dal Comitato di Coordinamento Locale e in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo degli iscritti. L’Assemblea elegge il Comitato di Coordinamento Locale; che permane in carica un anno. Il numero dei componenti di tale comitato è deciso di volta in volta dall’Assemblea del Gruppo Locale; ma non può essere inferiore a tre. Il Comitato di Coordinamento locale elegge al suo interno il Responsabile del Gruppo.
Responsabile del Gruppo
ART. 14 Il Responsabile di gruppo espleta la funzione di coordinatore delle attività del gruppo locale; convoca le sedute di coordinamento e ne dispone l’ordine del giorno; rappresenta l’associazione presso altre associazioni e/o enti pubblici e privati; istituzioni, scuole, singoli docenti, ecc.
Attività dei Gruppi Locali
ART. 15 - Ciascun Gruppo Locale può organizzare attività di aggiornamento e formazione del personale direttivo e docente di Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado.
Autonomia dei Gruppi
ART. 16 - I gruppi locali possono costituirsi come associazioni distinte ed autonome, sia ai fini contabili ed amministrativi sia nei rapporti con terzi. Essi si denomineranno con la sigla LEND, seguita dal nome della località in cui operano. Gli atti costitutivi, gli statuti preventivamente approvati dal Coordinamento Nazionale, dovranno uniformarsi ed armonizzarsi con le norme del presente statuto; con particolare riferimento all’ART. 8 comma 3.
Il Responsabile di gruppo locale, per quanto riguarda le attività ad esso riferibili, ne avrà la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale.
Assemblea del Gruppo Locale
ART. 17 - L’assemblea del gruppo locale:
  • decide sulle forme di eventuale collaborazione con altre associazioni aventi le stesse finalità circa iniziative di carattere generale e relative all’area linguistica.
  • organizza le attività interne ed esterne all’associazione su scala locale anche in collaborazione con altri Gruppi Locali e decide quali funzioni attribuire al Coordinamento Locale. Hanno voto deliberativo nell’assemblea solo gli iscritti in regola con le quote sociali.
Votazioni Regionali e Locali
ART. 18 - Nelle votazioni in seno ad organi regionali e locali che diano un risultato di parità, prevale il voto del Responsabile regionale o locale, rispettivamente.
Organi Ufficiali di Stampa e Pubblicazioni
ART. 19- La rivista "LINGUA E NUOVA DIDATTICA" e i QUADERNI del LEND sono gli organi ufficiali del movimento, che detiene la proprietà delle testate.
ART. 20 - Le pubblicazioni a carattere e diffusione nazionale che si avvalgono della sigla LEND anche se elaborate dai gruppi locali debbono essere preventivamente approvate dalla Segreteria Nazionale.
Modifiche allo Statuto
ART. 21 - Qualunque modifica allo Statuto, sia che si tratti di emendamenti sia dell’introduzione di nuovi articoli, può essere decisa solo dal Coordinamento Nazionale a maggioranza dei due terzi dei presenti.
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